Gli under 36 comprano casa senza pagare imposte
- 30/09/2021
Di certo non possiamo dire che in questo momento non ci siano forti agevolazioni che permettano una sorta di “rilancio” del numero delle compravendite e quindi agevolare l’accesso all’acquisto.
Una delle azioni importanti previste dal Decreto “Sostegni Bis”, è rivolta ai giovani acquirenti e fa riferimento ai costi legati alla compravendita. Nello specifico la norma azzera i costi relativi all’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa di abitazione” se, oltre al requisito anagrafico, si ha un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro, nel caso l’acquisto sia effettuato da un proprietario venditore persona fisica. Qualora la cessione sia assoggettata a I.V.A. – quindi una casa acquistata da un’impresa di costruzioni o società immobiliare, spetta un credito d’imposta, che può essere scalato dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi o dalle imposte indirette dovute per successivi atti e denunce oppure può essere utilizzato in compensazione. È opportuno precisare che la norma non agisce su i costi di trascrizione e bollo e le due imposte in misura fissa (ipotecaria e catastale). Inizialmente, la comunicazione a tal proposito, non è stata chiarissima e i primissimi rogiti hanno avuto qualche piccola defezione di interpretazione della norma.
L’esenzione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso”, ossia non accatastate in una delle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.
Affinché scatti il regime di favore, l’acquirente non deve aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto viene rogitato e deve avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente – Dpcm 5 dicembre 2013) non superiore a 40mila euro annui.
Ovviamente, è richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro per il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986), ossia per l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, invece che del 9%, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna oppure, in caso di vendita soggetta a imposta sul valore aggiunto, per l’applicazione dell’Iva ridotta al 4%, invece che al 10% ovvero al 22% per gli appartamenti “di lusso”, e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. In particolare, è necessario che:
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l’immobile si trovi nel comune in cui l’acquirente ha o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto ovvero vi svolge la propria attività
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l’acquirente non sia titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nello stesso comune
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l’acquirente non sia titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile preposseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Pertanto, in presenza di tutti i requisiti “prima casa”, l’under 36, con Isee non superiore a 40mila euro, non è tenuto a versare alcun importo a titolo di imposta di registro per l’atto di acquisizione dell’immobile.
In caso di acquisto da impresa di costruzioni, e quindi ci si ritrova in ambito di tassazione soggetto cd. a I.V.A., la stessa, deve essere corrisposta all’impresa costruttrice. Al giovane acquirente spetta, oltre all’ “immunità” dalle imposte di registro e ipocatastali, anche un credito d’imposta, di ammontare pari all’Iva pagata in relazione all’acquisto.
Il bonus, mai rimborsabile, può essere utilizzato:
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in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data in cui è stato acquisito
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in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto
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in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997).